Sposarsi lungo una bellissima spiaggia bianca, circondati da un mare incontaminato, avvolti dalla gioia che la vista di così tanta bellezza ci regala, è sempre stato il sogno di tutti ma il privilegio di pochissime persone , che economicamente parlando non hanno mai avuto problemi finanziari, nemmeno per permettersi un lusso del genere.
Sicuramente avrete spesso sentito, di molti personaggi televisivi famosi e Vip che si sono scambiati la promessa di matrimonio in uno di quei luoghi esotici e tropicali da favola…. E l’invidia vi ha invaso….
Da adesso però, sposarsi in luogo del genere, anche per dei “sposini normali”, non è più impossibile e solo un sogno. Al contrario può divenire anche più semplice e meno costoso della nostra nazione, Italia. Proprio per chi desidera festeggiare e sposarsi all’estero esistono anche aziende che organizzano nel dettaglio tutta la cerimonia ideale, realizzandola nel minimo dettaglio e rendendola indimenticabile, come è giusto che sia e debba essere.
Ecco perchè come accennavo nelle righe di cui sopra, non è poi così costoso realizzare una cerimonia nuziale fiabesca e incancellabile dalla mente. Queste agenzie a costi adeguati organizzeranno il vostro viaggio e il resto nel dettaglio. Voi dovrete solo partire e rilassarvi pensando al modo particolare ma splendidamente incantevole, che vi sarà stato organizzato per unirvi finalmente in matrimonio.
Come funziona?
Ci sono determinati articoli che comunque renderanno e rendono valido il matrimonio una volta tornati in Italia. Sono proprio dei decreti stipulati, per coloro che desiderano sposarsi in una località estera e poi tornare nella propria Patria. L’articolo 115 del codice civile, con gli articoli 84 e seguenti, stabilisce la legislazione in materia di un matrimonio all’estero.
Il matrimonio all’estero sarà valido in Italia se:
– Sei maggiorenne (art.84);
– Non sei interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.);
– Sei libero di stato: o divorziato oppure non vincolato da un precedente matrimonio (art. 86 c.c.);
– Non sei vincolato da legami di parentela o di adozione con il futuro coniuge (art. 87 c.c.).
L’articolo 115 del Codice civile va letto unitamente all’articolo 27 della Legge 218/95, che prevede la capacità di contrarre matrimonio regolata dalla legge nazionale di ciascuno sposo. In più, c’è l’art.16, 1° comma, della medesima legge. Secondo questo la legislazione straniera non si applica, se è contraria all’ordine pubblico italiano.
L’articolo 115, 2° comma c.c. e art. 28 Legge 218/95 stabilisce anche che: per un matrimonio contratto all’estero, sia civile, che religioso, si deve tener conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi; se una di queste considera valido il matrimonio celebrato con formula prescelta, questo darà ritenuto valido anche in Italia.
Inoltre per coloro che desiderano unicamente sposarsi in una città estera, quindi non pensano ad un matrimonio in spiaggia, isola o altro. E’ possibile comunque effettuare tale pratica, difronte all’autorità straniera oppure presso l’Ambasciata o il Consolato italiano.
Se vorrete stringere il matrimonio all’estero davanti alle autorità diplomatiche straniere, non sono più richieste le pubblicazioni di matrimonio, anche se l’eventuale eliminazione può originare la somma di una sanzione amministrativa in testa a voi sposi. Infatti la cosa importante è la registrazione dell’atto nei registri dello stato civile del proprio comune di residenza.
La cosa che dovrete fare, prima di partire per lo stato nel quale avete scelto di unirvi in matrimonio è informarvi sui documenti che occorrono per congiungersi nello Stato scelto. Esistono anche delle Convenzioni tra Stati, in base alle quali vengono decisi i documenti necessari per il matrimonio. Ad esempio, l’Italia, insieme ad Austria, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Portogallo, ha aderito alla convenzione di Monaco del 1980, nella quale sono state fissate le regole per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all’estero. In questi casi, quindi, il cittadino avanzerà il certificato di capacità matrimoniale all’ufficiale di stato civile, che lo rilascerà previa verifica della documentazione acquisita o prodotta. Questo certificato ha validità sei mesi.
Se intendete contrarre il matrimonio all’estero davanti all’autorità diplomatica o consolare italiana, sarà invece necessaria la richiesta delle pubblicazioni, per la quale dovranno essere seguite le presenti regole:
– se siete entrambi residenti in Italia dovrete rivolgervi esclusivamente all’ufficiale di stato civile;
– se uno di voi due (italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, la pubblicazione di matrimonio saranno chieste al comune di residenza in Italia oppure al consolato italiano competente all’estero;
– se uno di voi due (cittadino italiano o straniero) ha la residenza in Italia, mentre l’altro (straniero) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni vanno chieste solo al Comune italiano di residenza dello sposo italiano.
– se entrambi siete residenti all’estero, le pubblicazioni devono essere chieste solo all’autorità consolare italiana competente.
Dopo la celebrazione, il console, che nell’occasione svolge la funzione di Ufficiale di stato civile, invierà l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile del Comune Italiano specializzato per la trascrizione nei registri del comune.
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